L’EBA rivede i requisiti di informativa ESG per le banche nell'ambito del Pilastro 3
L’EBA sta semplificando i requisiti di informativa sui rischi ESG per le banche europee, riducendo gli obblighi di rendicontazione per gli istituti più grandi e al contempo estendendo i requisiti di informativa a una gamma più ampia di banche.

Il 12 ottobre 2026, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il quadro di riferimento per la rendicontazione 4.4, un quadro tecnico aggiornato a supporto della rendicontazione regolamentare e delle informative pubbliche delle banche, comprese le informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG).
L'aggiornamento di ottobre segue il progetto finale di norme tecniche di attuazione (ITS) pubblicato dall'EBA nel giugno 2026, che mira a semplificare l'informativa sui rischi ESG nell'ambito del Pilastro 3, estendendo al contempo i requisiti a una gamma più ampia di banche. Il documento di giugno illustra le modifiche proposte, mentre la pubblicazione di ottobre fornisce le specifiche tecniche necessarie per attuarle.
Cosa cambia nell'informativa sui rischi ESG?
Il Pilastro 3 fa parte del quadro normativo bancario dell'UE. Esso impone alle banche di pubblicare informazioni sui propri rischi finanziari, sull'adeguatezza patrimoniale e sulla gestione dei rischi, aiutando gli investitori e gli altri portatori di interessi a valutare la loro stabilità finanziaria.
Questa informativa comprende anche i rischi ESG, inclusa la modalità con cui i fattori ambientali, sociali e di governance possono incidere sulla situazione finanziaria di una banca. Ad esempio, i rischi legati al clima possono influire sulla capacità dei mutuatari di rimborsare i prestiti o ridurre il valore delle attività utilizzate come garanzia.
I requisiti rivisti del Pilastro 3 introducono un approccio più proporzionato all’informativa sui rischi ESG, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle banche. Le istituzioni più grandi continuerebbero a fornire informazioni più dettagliate, mentre le banche più piccole sarebbero soggette a requisiti di informativa semplificati.
Una delle principali modifiche consiste nella riduzione della quantità di informazioni che le banche di grandi dimensioni devono divulgare. In base alle modifiche proposte, le istituzioni di grandi dimensioni comunicherebbero circa il 37% di punti dati relativi agli aspetti ESG in meno, riducendo il totale da 2,614 a 1,648.
I requisiti rivisti eliminerebbero inoltre diverse informative esistenti, tra cui:
- Le informative relative al Green Asset Ratio (GAR) e al Banking Book Taxonomy Alignment Ratio (BTAR), che valutano l’allineamento delle attività e delle esposizioni finanziarie delle banche alla tassonomia dell’UE.
- L’obbligo di comunicare le esposizioni delle banche verso le 20 imprese a maggiore intensità di carbonio.
Queste modifiche mirano a ridurre la complessità del reporting e a evitare duplicazioni con altri requisiti dell’UE in materia di informativa sulla sostenibilità. Le banche dovrebbero comunque comunicare i rischi ESG rilevanti, ma la quantità e il livello di dettaglio delle informazioni richieste dipenderebbero più strettamente dalle loro dimensioni e caratteristiche.
Che cos’è il quadro di riferimento per la rendicontazione 4.4?
Il quadro di riferimento per la rendicontazione 4.4 è una versione aggiornata del quadro tecnico dell’EBA per il reporting bancario e le informative al pubblico. Esso fornisce i modelli, le definizioni dei dati e le specifiche tecniche che supportano un reporting coerente tra le banche europee.
La versione pubblicata il 12 ottobre 2026 include aggiornamenti a supporto dei requisiti rivisti di informativa ESG del Pilastro 3, delineati nella bozza di giugno delle norme tecniche di attuazione (ITS).
Questi includono modifiche al Modello di punti dati (DPM) e alle tassonomie XBRL, che standardizzano il modo in cui le informazioni oggetto di reporting sono organizzate e scambiate. Tali modifiche supportano la preparazione coerente e il confronto delle informazioni divulgate dalle diverse banche.
Il quadro di rendicontazione 4.4 copre anche altri ambiti della rendicontazione bancaria, comprese le modifiche relative a IFRS 18 (il principio contabile in materia di presentazione e informativa nei bilanci).
Quando entreranno in vigore i requisiti rivisti?
I requisiti modificati in materia di informativa del Pilastro 3 dovrebbero applicarsi a partire dalla data di riferimento per la rendicontazione del 31 dicembre 2026.
Per gli enti piccoli e non complessi (SNCIs), la prima data di riferimento proposta è 31 dicembre 2027. Questi enti beneficerebbero inoltre di requisiti semplificati, limitati alle informative quantitative sui rischi ESG.
Gli ITS riveduti pubblicati nel giugno 2026 sono stati sottoposti alla Commissione europea per l’adozione. La loro applicazione resta subordinata al completamento del processo di adozione normativa.
Le modifiche inciderebbero pertanto sulle banche in modo diverso. Le istituzioni di maggiori dimensioni beneficerebbero di un minor numero di obblighi di informativa, mentre le banche recentemente incluse nell’ambito di applicazione degli obblighi di informativa ESG del Pilastro 3 dovrebbero prepararsi ai loro primi obblighi di rendicontazione.