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02 Jun 2026
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Il Brasile rende volontaria la rendicontazione di sostenibilità allineata a ISSB

Il Brasile ha eliminato la fase obbligatoria prevista per la rendicontazione di sostenibilità allineata a ISSB da parte delle società pubbliche, lasciando il regime volontario ma soggetto a requisiti formali di deposito, conformità agli standard e spiegazione.


Brazil_ESG Reporting

L'ente regolatore dei titoli brasiliano, la Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM), ha modificato la sua norma sulla rendicontazione di sostenibilità, la Delibera CVM 193, fino alla Delibera CVM 244, pubblicata nell'Gazzetta Ufficiale del Brasile il 1 giugno 2026.

La modifica rimuove la fase obbligatoria prevista per la rendicontazione finanziaria correlata alla sostenibilità da parte delle società pubbliche brasiliane per gli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1 gennaio 2026, pur mantenendo il quadro basato sugli standard emessi dal Brazilian Sustainability Pronouncements Committee (CBPS) e dal International Sustainability Standards Board (ISSB) per le entità che scelgono di rendicontare.

La modifica sposta il regime dall'adozione obbligatoria da parte delle società pubbliche al deposito volontario, con un requisito di comunicazione al mercato di tipo “pratique ou explique” da 2027.

Un regime volontario con condizioni

Prima della modifica, la rendicontazione volontaria era disponibile per società pubbliche, fondi di investimento e società di cartolarizzazione per gli esercizi finanziari iniziati a partire dal 1 gennaio 2024, mentre si prevedeva che le società pubbliche passassero alla rendicontazione obbligatoria dal 2026. La Delibera CVM 244 elimina tale fase obbligatoria e mantiene volontaria la rendicontazione finanziaria correlata alla sostenibilità per le entità coperte dalla Delibera CVM 193.

CVM descrive la modifica come un affinamento dell'adozione volontaria. L'ente regolatore afferma che l'obiettivo è fornire maggiore flessibilità nell'ambito del regime di rendicontazione basato su CBPS e ISSB pur preservando trasparenza e comparabilità. Fa inoltre riferimento alla capacità delle entità di valutare costi e benefici previsti nel decidere come allocare le risorse degli investitori.

La rendicontazione volontaria rimane soggetta a condizioni. Le entità che pubblicano informazioni finanziarie correlate alla sostenibilità devono fare una dichiarazione esplicita e senza riserve di conformità agli standard emessi dal CBPS (CBPS 01, CBPS 02) e ISSB (IFRS S1, IFRS S2). Dal 1 gennaio 2027, una società pubblica che sceglie di non depositare un rapporto di sostenibilità deve giustificare tale decisione tramite un avviso al mercato, descrivendo le ragioni della direzione entro la data di deposito del bilancio annuale.

La regola di continuità è anch'essa cambiata. Il testo precedente faceva sì che il primo rapporto volontario attivasse la rendicontazione per l'intero periodo di adozione volontaria. La regola rivista richiede almeno tre esercizi finanziari consecutivi di rendicontazione. Un'entità che successivamente interrompe la pubblicazione deve annunciare tale decisione entro la data di deposito del bilancio annuale dell'anno precedente alla sospensione della rendicontazione.

Le procedure di deposito rimangono formali

Il rapporto resta vincolato al calendario della rendicontazione finanziaria. Nell'anno di primo deposito, le entità che aderiscono devono presentarlo alla stessa data del Modulo di Riferimento (FRE). Dal secondo anno in poi, la scadenza è entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o alla data di deposito del bilancio annuale, secondo quale evento si verifica prima.

La Risoluzione CVM 193 stabilisce inoltre i requisiti di presentazione. Il rapporto deve essere chiaramente identificato e presentato separatamente da altre informazioni e dai bilanci finanziari. Deve essere redatto sulla base dell'entità di rendicontazione consolidata o, in assenza di questa, dell'entità individuale.

L'assicurazione rimane parte del percorso di adesione volontaria. Il rapporto deve essere assicurato da un revisore indipendente iscritto al CVM, secondo gli standard emessi dal Consiglio Federale di Contabilità (CFC). La Risoluzione CVM 193 prevede una assicurazione ragionevole per gli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1 gennaio 2026.

L'Architettura della Rendicontazione Rimane Inalterata

Per la rendicontazione della sostenibilità aziendale, la modifica cambia la pressione regolatoria anziché l'architettura della rendicontazione. CVM mantiene il CBPS e il quadro ISSB per le entità che rendicontano, eliminando la compulsion automatica per le società quotate.

La decisione di rendicontare rimane significativa. L'adozione volontaria richiede ancora un impegno pluriennale, il rispetto di standard riconosciuti, l'osservanza delle scadenze di deposito e un'assicurazione esterna.

Rimane inoltre rilevante la dimensione internazionale. CVM continua a posizionare la rendicontazione basata su ISSB come mezzo per supportare la comparabilità, l'interoperabilità e l'accesso ai mercati finanziari internazionali.

Aree di Focus per i Team di Rendicontazione sulla Sostenibilità

La prima decisione è se rendicontare o meno. Una società quotata che non rendiconta dovrà spiegare tale scelta tramite una comunicazione di mercato da 2027, mentre una società che opta per la rendicontazione si impegna ad almeno tre anni consecutivi di reportistica.

I redattori devono anche valutare se possono soddisfare i requisiti pratici del regime, incluso il rispetto degli standard CBPS e ISSB, la presentazione separata del rapporto e l'assicurazione da parte di un revisore indipendente iscritto al CVM. Le scadenze di deposito restano legate al FRE e al calendario annuale della rendicontazione finanziaria.

La modifica conferisce alle aziende maggiore discrezionalità sulla decisione di rendicontare, ma lascia invariato il quadro di riferimento sottostante. La questione centrale non è più se la rendicontazione sia obbligatoria, ma se l'organizzazione sia pronta a produrre un report di sostenibilità in modo coerente, basato su standard e assicurato.

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