Proposte di modifiche agli ESRS: sviluppi dalle discussioni del processo dovuto del 2025
Man mano che le bozze modificate degli ESRS avanzano attraverso il processo dovuto di EFRAG, il loro contenuto in evoluzione offre preziose indicazioni su cosa le imprese possono aspettarsi dalle future obbligazioni di rendicontazione. Le discussioni svolte a fine novembre forniscono segnali importanti riguardo all’ambito e ai tempi delle prossime modifiche.

Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) stanno attraversando una fase importante di transizione nell’ambito della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). EFRAG ha pubblicato le bozze modificate degli ESRS il 31 luglio 2025 ed ha aperto un processo di consultazione pubblica. Queste bozze introducono revisioni al set ESRS 2023 e riflettono il mandato di semplificazione emesso dalla Commissione Europea. Gli standard modificati restano bozze durante il processo dovuto di EFRAG condotto dal Sustainability Reporting Board (SRB) e dal Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG). Solo dopo la consegna del parere tecnico e la successiva adozione di un Atto Delegato le modifiche diventeranno legalmente vincolanti.
Le modifiche proposte rispondono alle preoccupazioni sollevate durante il primo ciclo di applicazione della CSRD. Le revisioni mirano a rafforzare la chiarezza, ridurre la complessità non necessaria e supportare un approccio più proporzionato alle divulgazioni sulla sostenibilità.
Principali revisioni nell’ESRS 1
La versione aggiornata del ESRS 1 introduce una struttura più chiara per i requisiti trasversali. La bozza consolida definizioni e concetti relativi ai confini della rendicontazione, alla materialità e alle interazioni tra i temi di sostenibilità. Le sezioni revisionate forniscono aspettative ampliate riguardo all’inclusione di informazioni proprie delle operazioni upstream e downstream della catena del valore e delle joint operations. La bozza chiarisce come le imprese dovrebbero applicare stime, gestire l’incertezza e descrivere i limiti dei dati.
Le modifiche affinano l’interazione tra il confine della rendicontazione sulla sostenibilità e la consolidazione finanziaria. La bozza spiega quando possono sorgere differenze e come le imprese dovrebbero divulgare le ragioni di eventuali deviazioni. Questa chiarificazione mira a ridurre incongruenze nell’applicazione dei confini di rendicontazione.
Disposizioni transitorie e classificazioni per ondate
L’ESRS 1 modificato riorganizza le disposizioni transitorie e chiarisce il funzionamento delle opzioni di graduale applicazione (phase-in).
Il paragrafo 130 introduce una distinzione formale tra le imprese di "prima ondata" e le altre imprese nell’ambito di applicazione degli ESRS. Nel testo modificato, le imprese di "prima ondata" sono descritte come entità che erano tenute a pubblicare informazioni sulla sostenibilità per la prima volta in merito al bilancio dell’esercizio 2024, indipendentemente dal fatto che la CSRD sia stata già recepita nella legislazione nazionale dello Stato membro pertinente.
Per le imprese di "prima ondata", la bozza consente le seguenti omissioni nelle loro dichiarazioni di sostenibilità:
- Tutti i requisiti di divulgazione in ESRS E4 Biodiversità ed Ecosistemi, ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore, ESRS S3 Comunità interessate e ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali per il bilancio dell’esercizio 2026.
- Tutte le informazioni sugli effetti finanziari previsti richiesti da ESRS 2 paragrafo 27 e da ESRS E1 (Requisito di rendicontazione E1-11 Effetti finanziari previsti da rischi materiali fisici e di transizione e potenziali opportunità legate al clima) per l'esercizio finanziario 2026.
- Informazioni quantitative sugli effetti finanziari previsti richiesti da ESRS 2 paragrafo 27 e ESRS E1 (Requisito di rendicontazione E1-11 Effetti finanziari previsti da rischi materiali fisici e di transizione e potenziali opportunità legate al clima) per gli esercizi finanziari 2027, 2028 e 2029.
- Informazioni quantitative sulle sostanze di interesse e sulle sostanze (SoC) di elevatissima preoccupazione richieste da ESRS E2 (Requisito di rendicontazione E2-5 Sostanze di interesse e sostanze di elevatissima preoccupazione) per gli esercizi finanziari 2026, 2027, 2028 e 2029.
- Per ESRS S1 Forza lavoro propria nell'esercizio finanziario 2026 i seguenti requisiti di rendicontazione possono essere omessi:
- S1-6 Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti,
- S1-7 Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale per i paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (non-EEA)
- S1-10 Protezione sociale
- S1-11 Persone con disabilità
- S1-12 Formazione e sviluppo delle competenze
- S1-13 Metriche di salute e sicurezza ai paragrafi 40(d) e 40(e) insieme ai dati sui lavoratori non dipendenti
- S1-14 Metriche di equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.
Altre imprese non incluse nella prima fase (wave-one) possono omettere quanto segue per i primi tre anni di redazione della dichiarazione di sostenibilità:
- Tutti i requisiti di rendicontazione in ESRS E4, ESRS S2, ESRS S3 e ESRS S4.
- Informazioni quantitative sugli effetti finanziari previsti richiesti da ESRS 2 paragrafo 27 e dal requisito di rendicontazione ESRS E1-E1-11.
- Informazioni quantitative relative a sostanze di interesse e sostanze di elevatissima preoccupazione richieste dal requisito di rendicontazione ESRS E2 E2-5.
- Gli stessi requisiti di rendicontazione dell'ESRS S1 elencati per le imprese wavenone cio S1-6, S1-7, S1-10, S1-11, S1-12, S1-13 datapoints nel paragrafo 40(d) e 40(e), includendo datapoints relativi ai non dipendenti e S1-14.
Inoltre, il capitolo transitorio conferma che nel primo anno di applicazione degli ESRS le imprese non sono tenute a presentare informazioni comparative per i periodi precedenti e che per i primi tre anni le imprese possono limitare le informazioni relative alla catena del valore laddove i dati non siano ancora disponibili, purch spieghino le lacune dei dati e i piani per migliorare la copertura. Per le imprese che rientrano nella definizione di entit ai sensi dell'Articolo 5(2) (wavenone), l'agevolazione per la catena del valore non pu essere utilizzata dopo il 2026.
Anche quando queste rendicontazioni sono introdotte in modo graduale, le imprese sono comunque tenute a effettuare una valutazione della doppia materialit per ogni tema. Se un tema rilevante, devono fornire almeno rendicontazioni narrative di alto livello che descrivano politiche, azioni, metriche e obiettivi correlati in linea con gli ESRS.
Chiarimenti sulla Doppia Materialit e Due Diligence
L'ESRS 1 revisionato rafforza il legame tra le valutazioni di doppia materialit e la due diligence sulla sostenibilit. I preparatori sono tenuti a spiegare le metodologie, le fonti di dati, l'analisi settoriale e gli input esterni che informano l'identificazione di impatti, rischi e opportunit. Le modifiche evidenziano la necessit di descrivere le aree di rischio accresciuto, inclusi quelli associati a specifiche relazioni commerciali, attivit o aree geografiche.
La bozza scoraggia esplicitamente descrizioni generiche o standardizzate. Invece, i preparatori sono tenuti a fornire informazioni specifiche, concise e utili per le decisioni, adattate alle circostanze effettive dell'impresa.
Revisioni all'ESRS 2 Informazioni Generali
L'ESRS 2 modificato introduce una struttura pi coerente per i requisiti di rendicontazione. La sezione sulla base di preparazione ora offre indicazioni pi chiare sulle agevolazioni disponibili e su come le imprese devono riportarne l'applicazione.
Modifiche di rilievo riguardano gli effetti finanziari previsti. La bozza illustra le circostanze in cui informazioni quantitative possono essere omesse e chiarisce quali informazioni qualitative restano obbligatorie. Questo adeguamento riflette il riconoscimento che le stime in fase iniziale comportano spesso elevata incertezza.
I requisiti generali di rendicontazione per politiche, azioni, metriche e obiettivi seguono ora un approccio unico di redazione. Ci supporta la coerenza tra gli standard tematici e assicura l'allineamento tra le rendicontazioni narrative e i risultati della valutazione di materialit.
Adeguamenti agli Standard Ambientali
Gli standard ambientali E1 a E5 sono stati riorganizzati per una migliore chiarezza. I dettagli metodologici sono stati collocati nelle linee guida di applicazione. Le modifiche sottolineano anche l'uso di evidenze scientifiche ove applicabile e chiariscono il trattamento delle metriche della catena del valore. I datapoints derivanti da altra normativa UE sono integrati coerentemente attraverso la mappatura fornita nell'ESRS 2.
Aggiornamenti agli Standard Sociali S1 a S4
Gli standard sociali sono stati revisionati per allineare terminologia e struttura con i requisiti trasversali. Le definizioni dei gruppi di stakeholder interessati e le descrizioni dei collegamenti con la due diligence sono state armonizzate con ESRS 1. Diversi datapoints sono stati consolidati per ridurre l'onere di rendicontazione. Le disposizioni transitorie restano allineate con le pi ampie misure di fase di introduzione applicabili alle wavenone e ad altre imprese.
Sviluppi nelle Rendicontazioni sulla Condotta Aziendale
Lo standard di condotta aziendale ESRS G1 è stato riorganizzato per separare i requisiti obbligatori dalle linee guida illustrative. Le modifiche chiariscono le aspettative riguardo alle procedure anti-corruzione, alla protezione dei whistle-blower, all'impegno politico e alle pratiche di pagamento. La bozza fornisce inoltre indicazioni più dettagliate riguardo all'identificazione dei ruoli esposti a rischi di condotta e alle spiegazioni sugli incidenti confermati.
Conclusione
Le modifiche proposte pubblicate a luglio 2025 rappresentano un passo significativo nel perfezionamento del quadro ESRS. Riflettono i feedback del primo ciclo di rendicontazione e mirano a migliorare chiarezza, proporzionalità e coerenza. ESRS 2 e gli standard tematici incorporano miglioramenti strutturali e interagiscono con le misure transitorie stabilite in ESRS 1. Poiché le discussioni sul giusto processo proseguono e i riscontri della consultazione vengono valutati, il Decreto Delegato finale determinerà quali modifiche diventeranno obbligatorie per i futuri periodi di rendicontazione.