Il Parlamento Europeo approva un accordo provvisorio sulla semplificazione della rendicontazione di sostenibilità e della due diligence
Nell'ambito del pacchetto di semplificazione Omnibus I della Commissione, presentato a febbraio 2025, il Parlamento Europeo ha compiuto un ulteriore passo, approvando un accordo provvisorio sui requisiti aggiornati per la rendicontazione di sostenibilità aziendale e la due diligence per la sostenibilità aziendale.

Il 16 dicembre 2025, il Parlamento Europeo ha approvato l'accordo provvisorio tra europarlamentari e governi dell'UE sui requisiti aggiornati per la rendicontazione di sostenibilità aziendale e per la due diligence in materia di sostenibilità aziendale. Il testo è stato adottato con 428 voti favorevoli, 218 contrari e 17 astensioni; il testo finale necessita ancora dell'approvazione formale da parte del Consiglio. Il Parlamento ha adottato la sua posizione in primo esame sulla proposta della Commissione COM(2025)0081, procedura 2025/0045(COD), che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 in materia di specifici requisiti di rendicontazione di sostenibilità aziendale e di due diligence.
Ambito di applicazione e soglie
Per la rendicontazione di sostenibilità, l'ambito rivisto si applica alle imprese che, alla data del bilancio, superano un fatturato netto di 450 milioni di euro e una media di 1.000 dipendenti durante l'esercizio finanziario. Le norme di rendicontazione si applicano anche a società non appartenenti all'UE con fatturato netto nell'UE superiore a 450 milioni di euro, incluse le controllate e le filiali che generano un fatturato netto nell'UE superiore a 200 milioni di euro. Il testo elimina inoltre il mandato della Commissione di adottare standard di rendicontazione specifici per settore tramite atti delegati, pur consentendo linee guida specifiche per settore.
Tutela per le imprese di dimensioni minori e standard volontari
I co-legislatori affermano che le imprese soggette a rendicontazione non dovrebbero trasferire le responsabilità della rendicontazione di sostenibilità ai partner imprenditoriali più piccoli. Affermano inoltre che le imprese soggette a rendicontazione non dovrebbero richiedere alle imprese protette con meno di 1.000 dipendenti di fornire informazioni oltre quelle incluse negli standard volontari di rendicontazione di sostenibilità. Il testo adottato richiede alla Commissione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore, di adottare un atto delegato per fornire standard di rendicontazione di sostenibilità per uso volontario da parte delle imprese che non superano in media il numero di 1.000 dipendenti durante l'esercizio finanziario. Gli standard dovrebbero basarsi sulla Raccomandazione della Commissione 2025/1710 nella sua versione originaria, e la Commissione dovrebbe tenere conto del parere tecnico di EFRAG.
Misure di supporto digitale e formato di rendicontazione
La posizione adottata introduce un portale dedicato attraverso il quale le imprese possono accedere a informazioni, orientamenti e supporto, inclusi modelli rilevanti e altro materiale, sul quadro obbligatorio e volontario di rendicontazione di sostenibilità. Il portale dovrebbe essere interconnesso con le misure di supporto online fornite dagli Stati membri, ove esistenti. Il testo affronta anche il formato unico di rendicontazione elettronica e dispone che, fino a quando non saranno adottate regole dettagliate sul markup ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/815, le imprese non sono tenute ad applicare il markup alla loro rendicontazione di sostenibilità.
Ambito della due diligence, sanzioni e data di applicazione
Per la due diligence sulla sostenibilità aziendale, l'ambito rivisto si applica quando una società dell'UE ha, in media, più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro, e quando una società di paese terzo genera un fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di euro nell'Unione. Le società comprese nell’ambito dovrebbero effettuare esercizi di delimitazione per identificare le aree nella loro catena di attività dove è più probabile che si verifichino impatti negativi, e dovrebbero richiedere informazioni ai partner commerciali con meno di 5.000 dipendenti solo quando le informazioni per una valutazione approfondita non possono ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi. Non si applicheranno più le disposizioni sui piani di transizione per il cambiamento climatico. Il testo prevede un limite massimo di sanzioni pecuniarie pari al 3% del fatturato netto mondiale per il mancato corretto rispetto delle regole.
Prossimi passi e tempistiche
La direttiva sulla due diligence si applicherà a partire dal 26 luglio 2029. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi entro il 26 luglio 2028 e applicarle a partire dal 26 luglio 2029, con un'eccezione legata agli esercizi finanziari che iniziano dal 1 gennaio 2030 in poi. La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.