La Nuova Zelanda restringe l'ambito delle divulgazioni relative al clima
Mentre gli scenari regolamentari evolvono a livello globale, la Nuova Zelanda sta procedendo a ricalibrare i propri obblighi di rendicontazione relativi al clima. Gli annunci politici recenti segnalano un cambiamento nell'equilibrio tra ambito regolamentare e proporzionalità, in particolare per le entità quotate di dimensioni minori e i gestori di investimenti.

Il Governo della Nuova Zelanda ha annunciato modifiche significative al regime delle divulgazioni relative al clima (CRD) e riforme dei mercati dei capitali volte a ricalibrare l'equilibrio tra trasparenza e costi per gli emittenti quotati.
Soglie riviste per gli emittenti quotati
Nel regime precedente, gli emittenti azionari quotati con una capitalizzazione di mercato di almeno 60 milioni di dollari, e gli emittenti di debito con un valore nominale totale di debito quotato di almeno 60 milioni di dollari, erano soggetti all’obbligo di rendicontazione climatica. La politica rivista innalza questa soglia a 1 miliardo di dollari per entrambi i tipi di emittenti, azionari e obbligazionari. In termini pratici, la popolazione di entità soggette a rendicontazione climatica (CRE) è stimata in diminuzione da circa 164 a 76, con 66 società quotate e 22 gestori di schemi di investimento gestiti (MIS) che escono dal regime.
Adeguamenti progettuali alla responsabilità e all'ambito
Oltre all’aumento della soglia, il Governo adeguerà le impostazioni di responsabilità per amministratori e società al fine di ridurre il «rischio e i costi non necessari», mantenendo al contempo una divulgazione solida. Il regime di rendicontazione climatica inoltre escluderà i gestori MIS dall’ambito, in linea con il feedback degli stakeholder secondo cui tali divulgazioni non influenzavano in modo significativo le decisioni di investimento.
Sollevo temporaneo dall’applicazione della normativa
In riconoscimento del ritardo legislativo tra annuncio ed entrata in vigore, la Financial Markets Authority (FMA) ha adottato un approccio di "no-action" per le CRE interessate a partire dal 1° novembre 2025. Per il periodo di rendicontazione 2025/2026, le entità che si aspettano di essere esentate dall’obbligo di rendicontazione devono considerare che la FMA non intende assumere azioni di enforcement ai sensi della Parte 7A del Financial Markets Conduct Act 2013 (FMC Act) qualora non presentassero le dichiarazioni climatiche. Il sollevo non si applica alle entità con esercizio al 30 giugno 2025, poiché i loro preparativi erano già in corso alla data della decisione governativa.
Ulteriori riforme nella divulgazione dei mercati dei capitali
Parallelamente ai cambiamenti nella rendicontazione climatica, il Governo ha introdotto riforme per ridurre i costi di quotazione e migliorare la trasparenza sugli investimenti in asset privati. Dal giugno 2025, le offerte pubbliche iniziali non sono più tenute a fornire informazioni finanziarie prospettiche (PFI), abbassando così le barriere alla quotazione. Inoltre, a partire da marzo 2027, i gestori di fondi dovranno dichiarare se gli asset sono investiti in Nuova Zelanda o all'estero, e classificare gli asset (ad esempio, debito, infrastrutture, azioni non quotate).
Implicazioni per le entità di rendicontazione e gli investitori
Da una prospettiva dell'entità rendicontante, le aziende e i gestori MIS che non soddisfano più la nuova soglia usciranno dal regime obbligatorio CRD, riducendo l'onere e i costi di conformità. Allo stesso tempo, le entità di maggiori dimensioni rimangono soggette all'obbligo di disclosure, preservando la rilevanza delle informazioni sui rischi climatici. Dal punto di vista degli investitori, una disclosure più chiara delle allocazioni negli asset privati aumenta la trasparenza nell'ecosistema degli investimenti.
Conclusione
In sintesi, la revisione normativa della Nuova Zelanda modifica l'ambito e i costi della rendicontazione climatica obbligatoria mantenendo al contempo la solidità della disclosure per gli emittenti di grandi dimensioni. Le modifiche riflettono i feedback degli operatori di mercato sull'efficacia in termini di costi e sull'attrattività delle quotazioni, e forniscono un sollievo regolamentare temporaneo mentre si delineano le modifiche legislative.