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15 Dec 2025
Notizie

ISSB emette emendamenti mirati a IFRS S2

L'ISSB ha pubblicato emendamenti mirati a IFRS S2 Informativa sui rischi climatici, perfezionando il modo in cui le entità comunicano le emissioni di gas serra in ambiti che si sono rivelati complessi nella pratica. Il pacchetto si focalizza sulla Categoria 15 dello Scope 3, sulla disaggregazione delle emissioni finanziate e su alcune esenzioni giurisdizionali, con data di efficacia 1° gennaio 2027 e applicazione anticipata consentita.


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L’11 dicembre 2025, la IFRS Foundation ha comunicato che l’International Sustainability Standards Board (ISSB) aveva emesso emendamenti mirati ai requisiti di informativa sulle emissioni di gas serra (GHG) in IFRS S2 Informativa sui rischi climatici. La IFRS Foundation dichiara che gli emendamenti rispondono alle sfide applicative identificate con l’inizio dell’adozione di IFRS S2 da parte delle imprese e al feedback emerso dalla consultazione condotta dall’ISSB all’inizio del 2025. Le modifiche sono descritte come esenzioni e chiarimenti volti a supportare l’applicazione di IFRS S2 mantenendo al centro le esigenze informative degli investitori e minimizzando le interruzioni nelle giurisdizioni che adottano o utilizzano gli Standard ISSB.


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Fonte: Emendamenti mirati a IFRS S2 – Panoramica


Categoria 15 dello Scope 3 ed emissioni finanziate

Una modifica chiave riguarda la Categoria 15 dello Scope 3 (investimenti). Un’entità è autorizzata a limitare la misurazione e l’informativa sulle emissioni di gas serra della Categoria 15 alle sue emissioni finanziate, come definite in IFRS S2. Gli emendamenti chiariscono che prestiti e investimenti includono prestiti, finanziamenti di progetto, obbligazioni, investimenti azionari e impegni di prestito non utilizzati, e che le emissioni finanziate per le attività di gestione patrimoniale includono le emissioni attribuite agli asset in gestione. Ai fini di questa limitazione, l’entità può escludere le emissioni di gas serra attribuibili a derivati. Se un’entità applica tale limitazione, deve spiegare cosa ha considerato come derivato e descrivere le attività finanziarie escluse dal calcolo delle emissioni di Categoria 15 dello Scope 3, incluse le attività associate ai derivati. Se un’entità ha incluso le emissioni della Categoria 15 nello Scope 3 comunicato in conformità con IFRS S2, deve divulgare il totale delle emissioni Categoria 15 e il subtotale delle emissioni finanziate incluse in tale totale.

Classificazione industriale per la disaggregazione delle emissioni finanziate

Per la disaggregazione delle emissioni finanziate per settore industriale, gli emendamenti consentono l’uso di sistemi di classificazione industriale diversi dal Global Industry Classification Standard (GICS). I requisiti si concentrano sulla scelta di un sistema di classificazione che consenta agli utenti di comprendere l’esposizione dell’entità ai rischi di transizione correlati al clima e sulla divulgazione del sistema utilizzato insieme a informazioni che permettano agli utenti di capire come tale scelta soddisfi tale requisito. Se un sistema comunemente utilizzato da altre entità consente informazioni utili a parità di condizioni, IFRS S2 richiede che l’entità dia priorità a quel sistema. Un’entità che opera sia nel settore bancario commerciale sia in quello assicurativo non è tenuta a utilizzare lo stesso sistema di classificazione industriale per entrambe le attività.

Esenzioni giurisdizionali sulla metodologia e sul potenziale di riscaldamento globale

IFRS S2 richiede la misurazione delle emissioni di gas serra in conformità con il Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004), salvo che un’autorità giurisdizionale o una borsa richieda un metodo differente, e gli emendamenti chiariscono che questa esenzione può applicarsi in tutto o in parte. IFRS S2 richiede inoltre la conversione dei gas serra componenti in CO2 equivalente usando i valori del potenziale di riscaldamento globale basati su un orizzonte temporale di 100 anni dalla valutazione più recente dell’Intergovernmental Panel on Climate Change disponibile alla data di rendicontazione. Se i fattori di emissione usati per stimare le emissioni hanno già convertito i gas componenti in valori di CO2 equivalente, l’entità non è obbligata a ricalcolare tali fattori utilizzando i valori specificati per il potenziale di riscaldamento globale. Dove un’autorità giurisdizionale o una borsa richiedano valori differenti del potenziale di riscaldamento globale, inclusi i casi in cui la prescrizione si applichi solo a una parte dell’entità, l’entità può utilizzare i valori richiesti per quella parte finché la prescrizione rimane in vigore.

Emendamenti conseguenti agli Standard SASB

Parallelamente agli emendamenti di IFRS S2, l’ISSB ha emesso emendamenti conseguenti per allineare le metriche sulle emissioni finanziate in tre SASB Standards con i requisiti modificati di IFRS S2. Gli standard interessati sono Attività di Gestione Patrimoniale e Custodia, Banche Commerciali e Assicurazioni. Per determinate metriche sulle emissioni finanziate, un’entità è autorizzata a escludere le emissioni di gas serra attribuibili ai derivati, a condizione che spieghi cosa ha considerato come derivato.

Data di Entrata in Vigore e Applicazione

Le modifiche mirate allo IFRS S2 sono efficaci per i periodi di rendicontazione annuale che iniziano il 1 gennaio 2027 o successivamente, con applicazione anticipata consentita. Le modifiche conseguenti agli Standard SASB sono anch'esse efficaci per i periodi di rendicontazione annuale che iniziano il 1 gennaio 2027 o successivamente, con applicazione anticipata consentita.

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